PREMESSA
Questo breve articolo potrà chiarire, finalmente, se vi siano da parte di un allevatore amatoriale adempimenti fiscali da compiere in caso di cessione a titolo di corrispettivo economico delle covate da lui riprodotte, volendo una volta per tutte dirimere tanti dubbi e finalmente rappresentare, per quanto possibile, la realtà su questa specifica questione che risulta assurgere sempre più spesso all’attenzione dei forum di settore.
Tali chiarimenti ci sembrano ormai “DOVUTI” in considerazione del fatto che tutti possono divenire redattori di un testo che, attraverso la comunicazione globale telematica, può raggiungere ogni angolo della terra e dunque ogni utente: da quello più disincantato a quello che crede di avere dall'altra parte un redattore sempre preparato, cosciente e consapevole di quello che scrive. Tuttavia, come spesso ormai accade, non è sempre così.
Questo perchè in tanti si cimentano in materie che non conoscono, in argomenti per i quali non si sono ben documentati, affermando nozioni spesso sbagliate e altrettanto spesso incomplete e riduttive, in aree cognitive dove anche gli "addetti ai lavori" palesano dubbi e snocciolano eccezioni su eccezioni.
Intendiamo riferirci alla materia fiscale ed, in particolare, alla possibilità da parte di un allevatore amatoriale nel cedere a privati o aziende, a titolo di compenso economico, parte della prole delle covate dei propri pesci.
Spesso si legge su internet, con frasari altisonanti: "...per vendere serve rilasciare scontrino fiscale, pagare le tasse, avere una attività autorizzata …" oppure, come mi è stato riportato: "... i pesci vanno venduti in negozio con lo scontrino o ricevuta fiscale" etc. etc.
Queste affermazioni sono vere ma anche, come vedremo, assolutamente incomplete, imprecise e fuorvianti, dettate chiaramente da una cognizione molto superficiale e popolana (già gli errori di ortografia e l’utilizzo improprio di termini dovrebbero mettere in guardia un lettore attento).
La legge fiscale è, ovviamente, molto più articolata e complessa di quello che si vuol far credere e, anche se a qualcuno sembrerà strano, prevede delle eccezioni che hanno lo scopo di adattarla a situazioni molto diversificate.
DEFINIZIONE DI ALLEVATORE AMATORIALE
Noi di HD partiamo da un presupposto essenziale secondo il quale ogni amante di questo ciclide ma anche di altri pesci tropicali e non solo, trova piacere e la massima soddisfazione in tale suo hobby nel seguire le fasi preparatorie e successive alla riproduzione dei propri beniamini, per poi cimentarsi nell'ancor più difficile fase dell'accrescimento.
Sapete bene ormai che HD nasce per favorire l'appassionato, per questo il portale e l'associazione sono state denominate HOBBY DISCUS, e per lo stesso motivo lo slogan recita: "Community di acquariofili amanti dei discus" mettendo sempre in primo piano l’ “APPASSIONATO”. Pertanto, in tale ottica, anche in questo caso le iniziative del club/portale intendono indirizzare gli appassionati affinchè possano cedere, anche a titolo economico, le covate ottenute nel corso di questa stupenda passione, naturalmente nel pieno rispetto delle vigenti norme regolanti la materia, non solo spiegando quali siano gli oneri fiscali ai quali dovrà adempiere e con quali modalità e presupposti, ma cercando di organizzarli, come vedremo, in modo da poter “programmare” riproduzioni mirate per delle selezioni genotipiche che premettano un crossing over tra le linee ottenute dai diversi amatori.
Ovviamente per far questo ci dovremo confrontare con l’attuale legislazione, che naturalmente pone dei limiti spesso astratti e che purtroppo, di sovente, non vengono ben regolamentati in dettaglio ma lasciati ad una libera interpretazione, rientrante però in margini dettati dal buon senso.
Detto ciò, non esistendo una chiara indicazione, seguendo le norme vigenti e quelle cosuetudinarie in materia e, come premesso, il buon senso, bisogna stabilire un altro caposaldo, definire l'allevatore amatoriale distinguendolo da quello professionale.
Per noi di HD si potrebbe definire allevatore/allevamento amatoriale quando ricorrono tutte le seguenti circostanze:
Si intende ribadire che questa definizione è una interpretazione che HD vuole dare, cum grano salis, alle norme scritte e consuetudinarie regolanti la materia attesa la vacatio legis esistente in merito.
Questi pochi criteri che, a modesto parere di HD, possono essere utilizzati quale discrimine tra l'allevatore amatoriale e quello professionale, nascono dai seguenti concetti di base secondo i quali l'amatoriale:
Per i motivi premessi, le cessioni a titolo di compenso economico da parte dell'amatoriale avranno carattere occasionale e saltuario. Difatti si limita, nella definizione dettata da HD, il numero di covate cedibili a tale titolo nel corso di un anno a non più di 4. Quantità davvero striminzita se si tiene conto della necessità di riprodurre, per una selezione genetica, diversi ceppi necessari per il rinsanguamento della prole. Noi di HD sappiamo bene che un numero così basso di covate non permetterebbe un serio programma selettivo, ma a questo c’è una soluzione: siamo un CLUB, pertanto, come già sta accadendo tra gli amatoriali associati, si stanno spontaneamente costituendo delle sinergie cosicchè due o tre appassionati possano seguire, anche solo con 4 riproduzioni annue ciascuno, un progetto selettivo comune, potendo nel tempo reincrociare le covate dei diversi allevatori amatoriali. Per tale motivo è nata anche l'iniziativa "AMATORIALI ASSOCIATI" che presenta le selezioni nate dagli allevatori amatoriali e le loro copie riproduttive.
Pertanto, sempre nel rispetto della vigente legislazione, HD promuove la comunità di intenti tra gli amatori. Solo così potrà nascere un progetto serio di sviluppo genotipico fatto da "NON PROFESSIONISTI" ed alla luce del sole, senza sotterfugi e senza violare norme sanitarie e fiscali.
NOZIONI FISCALI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" , c.d. "Legge I.V.A.", all’articolo 1 stabilisce che “l’Imposta sul Valore Aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
Ne deriva dunque che l’assoggettamento di un’operazione all’IVA dipende dalla contemporanea sussistenza di tre presupposti fondamentali:
In assenza di uno dei tre presupposti la transazione si considera “fuori campo IVA” e, quindi, estromessa da qualsiasi adempimento derivante dalle disposizioni relative all’imposta, e vincolata, pertanto, solo agli obblighi previsti dal Codice Civile o da altre norme, ad esempio quelle sulle Imposte sui redditi (Cfr. R.M. 31.12.1986, no. 416653).
Nel nostro caso, in riferimento all'esigua frequenza e valore delle transazioni effettuate, e dunque all'occasionalità delle stesse, seguendo i criteri ermeneutici e di buon senso già tracciati, l'allevatore amatoriale che risponde ai criteri delineati in precedenza non svolge un'attività imprenditoriale, artistica o professionale.
Difatti l'articolo 4, nel definire l' "Esercizio di imprese" sancisce che:"... si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile".
Pertanto, sempre nel caso dell'allevatore amatoriale che risponde ai criteri delineati in precedenza, non siamo in presenza di ABITUALITA', e dunque non si sta svolgendo un ESERCIZIO DI IMPRESA.
Ecco dunque che, venendo a mancare il requisito soggettivo di cui all'art. 1 del DPR 633/1972 ne emerge, ictu oculi, come nel caso anzidetto non sia applicabile l’Imposta sul Valore Aggiunto.
Chiarito questo, come comportarsi in caso di cessioni saltuarie ed occasionali di pesci da parte di un allevatore amatoriale che risponda ai criteri delineati?
Dobbiamo fare un distinguo per due diverse situazioni:
1) l'allevatore amatoriale cede parte dei pesci riprodotti ad altro privato;
2) l'allevatore amatoriale cede parte dei pesci riprodotti ad un soggetto I.V.A. (soggetto che svolge esercizio di impresa);
In entrambe i casi il cedente (l'allevatore amatoriale) non deve emettere fattura fiscale, trattandosi, per quanto sin'ora detto, di operazione “fuori campo IVA” e quindi è estromessa da qualsiasi adempimento derivante dalle disposizioni relative all’imposta, e vincolata, dunque, solo agli obblighi previsti dal Codice Civile o da altre norme, ad esempio quelle sulle Imposte sui redditi (Cfr. R.M. 31.12.1986, no. 416653).
Per essere più chiari, solo per introiti superiore ai 5000 € annui scatta l'obbligatorietà d'iscrizione e di versamento dei contributi alla gestione separata INPS.
Inoltre è necessario compilare e computare gli introiti derivante dalle cessioni di pesci, di qualsiasi importo, nel quadro "RL" (altri redditi) della dichiarazione dei redditi Mod. Unico - Persone Fisiche.
Per contro non sembra vigere alcun obbligo, pur essendo consigliabile, nel compilare in duplice copia (per il cedente e per il cessionario) una semplice ricevuta che documenti:
Nel secondo caso, se l’amatoriale cede a soggetto I.V.A., la situazione è un attimino diversa in capo al solo cessionario (aquirente).
Difatti, mentre in linea generale l’obbligo di documentare l'operazione e di liquidare il tributo tramite fattura compete al cedente dei beni o al prestatore dei servizi (l'articolo 21 del dPR 633/1972 - "Fatturazione delle operazioni" dispone che "Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo" ) nella situazione in cui il cedente non soggetto I.V.A. (l'allevatore amatoriale nel nostro caso) cede beni per un corrispettivo economico ad un soggetto I.V.A. (impresa) quest'ultimo è tenuto a sostituirsi negli obblighi contabili che normalmente sono posti in capo al cedente/prestatore (detto procedimento è denominato anche inversione contabile o reverse charge mechanism) emettento un'AutoFattura.
Articolo a cura del:
Dott. Claudio Visalli, Presidente dell’Associazione Hobby Discus ed Amministratore del’omonimo Portale;
Dott. Ernesto Lamensa, Commercialista e Revisore dei Conti, Socio Benemerito di Hobby Discus e Supervisor del’omonimo Portale.
Commenti
Adesso, oltre che ad aver reso un importantissimo servizio a noi Allevatori Amatoriali,sper o anche che sull'argomento abbia trovato le dovute delucidazioni anche chi fino ad oggi alimentava le trombe della polemica e dell'ignoranza senza mai preoccuparsi di documentarsi.. Anche questo caso,decisament e emblematico, dimostra quanto purtroppo sia vero il fatto che il "buio" su internet regni ancor'oggi sovrano...
Grazie HD!
RSS feed dei commenti di questo post.